Premesse
Art. 1
Il presente Codice Deontologico é l’insieme dei principi e delle regole a cui gli operatori nell’ambito della sessualità umana si uniformano nell’esercizio della professione. Esso prescrive i comportamenti più consoni in relazione agli scopi professionali.
Art. 2
Obiettivo professionale dell’operatore nell’ambito della sessualità umana é quello di promuovere, mantenere e ristabilire la salute sessuale. L’operatore si impegna a svolgere il suo compito professionale verso qualsiasi utente senza alcuna distinzione o discriminazione. L’intervento sessuologico si esplica nei diversi campi dell’educazione, della consulenza, della terapia e della ricerca.
Formazione e competenza
Art.3
In ambito sessuologico si richiede all’operatore: – iter formativi sui temi della sessualità umana nella sua globalità somatopsichica; – consapevolezza delle proprie dinamiche personali in campo sessuale; – aggiornamento scientifico e formazione permanente per mantenere un alto livello di competenza teorica e pratica; – esperienze di supervisione durante il training di formazione per le attività cliniche e pedagogiche.
Art. 4
Il comportamento dell’operatore deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso egli abuserà della sua posizione professionale.
Rapporti con l’utente
Art. 5
L’operatore é tenuto alla salvaguardia della salute globale della persona evitando qualsiasi riduzione alla problematica sessuale.
Art. 6
Il rapporto professionale ha carattere contrattuale: l’operatore e l’utente hanno reciproci diritti e doveri. L’operatore ha la discrezionalità di prendere in carico l’utente.
Art. 7
L’operatore, stabilito un rapporto professionale con l’utente, s’impegna al meglio delle sue capacità e provvede a favorire la continuità del rapporto solo finché esso sia vantaggioso per la salute dell’utente.
Art. 8
L’avvalersi di consulenze intese a migliorare le prestazioni professionali è scelta deontologicamente corretta da parte dell’operatore che ritenga ciò necessario in riferimento al proprio livello di competenza. L’operatore è tenuto a non prolungare un trattamento clinico che si sia dimostrato inefficace e suggerire ove possibile un altro tipo di trattamento e/o operatore.
Art. 9
Ogni intervento è subordinato al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta, preventivamente informato dell’utilità e degli obiettivi, della durata, della prognosi, dei rischi eventuali, del costo , nonché delle tecniche messe in atto.
Art. 10
L’operatore rispetterà rigorosamente le opinioni e i valori dell’utente anche se personalmente non li condivide. A sua volta è libero di non collaborare ad obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare l’utente verso chi possa adeguatamente aiutarlo nel perseguire il suo obiettivo.
Art. 11
E’ deontologicamente scorretto iniziare un rapporto professionale di tipo psicoterapeutico con persone con le quali si sia in rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni affettive e/o sessuali. Parimenti è deontologicamente scorretta qualsiasi attività sessuale con coloro con cui gli operatori abbiano un rapporto professionale, di consulenza o terapia, o con cui abbiano attività o responsabilità di tipo educativo.
Art 12
E’ improprio ogni atto che violi l’intimità fisica e/o psichica non strettamente necessario per il raggiungimento dei fini specifici dell’intervento professionale. L’ispezione corporea degli utenti è riservata, ove necessaria, agli operatori che ne siano abilitati in virtù di altra professione primaria esercitata.
Art. 13
E’ vietato procurare partner agli utenti, sia gratuitamente che dietro compenso.
Art. 14
Nel caso di scelte sessuali, separazioni, divorzi e consimili opzioni di vita l’operatore procurerà di far riconsiderare criticamente tali scelte con interventi rispettosi della personalità dell’utente ed adeguati alle sue capacità, evitando ogni trasferimento delle proprie opzioni.
Art.15
Per la natura profondamente intima e confidenziale che le persone attribuiscono alle informazioni sulla propria sessualità il segreto professionale va osservato con particolare scrupolo. L’operatore deve conservare il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che viene a conoscere per ragioni della sua professione. Deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali, non soltanto per quanto riguarda i loro contenuti, ma anche sulla esistenza della prestazione stessa, anche dopo la fine di essa. La morte dell’utente non esime dal segreto professionale. L’operatore garantisce che il segreto professionale sarà esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato e ufficio sono in contatto con l’operatore stesso o possono avere accesso al segreto professionale.
Art. 16
La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso, scritto o comunque reso ufficiale dall’utente, convenientemente informato sulla opportunità o meno della rivelazione stessa, purché non violi la riservatezza di altre persone.
Art. 17
La certificazione è lecita solo se richiesta dall’utente o dalla autorità costituita per legge. Nella certificazione l’operatore deve limitarsi ad attestare dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato, in totale aderenza con la realtà. In caso di informazioni riferite è tenuto ad indicarne la fonte, separando la propria responsabilità da quella della fonte.
Art 18
L’operatore ha cura di ogni eventuale materiale relativo all’utente, quali cartelle cliniche e registrazioni di vario tipo (compresi nastri video, audio, ecc.) salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di pubblicazioni scientifiche farà in modo che non sia possibile l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono, fatto salvo il consapevole consenso degli stessi. La stessa norma si applica per l’utilizzazione del medesimo materiale per scopi didattici o di ricerca. Tutti i collaboratori dell’operatore vanno espressamente istruiti da questi in proposito e resi consapevoli delle proprie responsabilità personali.
Art. 19
Quando all’operatore si rivolge non una persona singola ma una coppia, egli persegue il benessere della coppia stessa da considerarsi nel suo insieme quale utente. Quanto detto precedentemente rispetto al rapporto professionale stabilito con l’utente, al consenso ed al segreto si applica in questo caso alla coppia come globalità e non più ad uno solo dei due partner e ciò va chiarito immediatamente agli utenti. Il segreto riguarda la coppia e non può essere infranto su richiesta di uno solo dei due.
Art. 20
Durante l’operare con una coppia il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell’altro va accettato e rispettato. Se tale segreto ostacola grandemente l’utilità dell’intervento ed il raggiungimento degli obiettivi concordati con la coppia stessa, oppure se il mantenimento costituisce un fattore di danno per il partner che ne è all’oscuro, la situazione deve essere analizzata con il partner che ha confidato il segreto. Se il rischio o il danno sono gravi o imminenti per l’integrità psicofisica dell’utente ignaro, il segreto è violabile avendone informato chi lo aveva confidato all’operatore. Tale eventualità deve essere esplicitata all’inizio del rapporto professionale.
Art. 21
Il minore ha diritto alla promozione della propria salute sessuale ed al mantenimento del segreto professionale anche nei confronti di chi esercita la potestà di genitore. Se il mantenimento del segreto può esporre il minore a danno grave che egli non sia in grado di affrontare da solo, l’operatore potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà di genitore con il massimo possibile di salvaguardia dei dati ricevuti in segreto ed avendone preavvisato il minore stesso.
Art. 22
L’operatore che nell’esercizio della professione viene in rapporto con qualsiasi situazione di sfruttamento e di violenza su di un minore da parte di terzi deve intervenire per contrastarla anche quando il minore è consenziente. In tali casi segnalerà la situazione a chi esercita la potestà di genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello stesso, alla autorità tutoria competente.
Art. 23
Nel caso di una coppia di cui uno dei due membri sia un minore, prevalgono le norme relative alla salvaguardia del minore stesso su quelle relative al rispetto della coppia come globalità.
Art. 24
La validità del consenso del minore per interventi terapeutici su di esso va valutata caso per caso dall’operatore in relazione all’intervento richiesto ed alla situazione del minore. Qualora egli non ritenga sufficientemente valido il consenso dovrà informare il minore stesso che si ritiene di non procedere oltre senza il consenso esplicito di chi esercita la potestà genitoriale.
Art. 25
Gli interventi e le attività relative alla informazione sessuologica dovranno tendere alla completezza e correttezza dell’informazione: Fanno parte della fonte di notizie, il fornire versioni ed interpretazioni diverse, eventualmente esistenti su di un medesimo fatto od argomento, con la massima precisione possibile. La distinzione tra attività di divulgazione scientifica ed attività pubblicitarie e/o promozionali di qualsiasi tipo dovrà essere il più possibile chiara ed esplicita.
Art. 26
In considerazione del lavoro svolto dai mezzi di comunicazione di massa, gli operatori coinvolti in specifiche attività professionali in tale settore cureranno, nella salvaguardia dei diritti dell’informazione, di non relegare l’informazione sessuale e la sessualità nell’ambito della patologia individuale e sociale in genere e in particolare della violenza, della corruzione e della mercificazione corporea. Nel rispetto della propria e dell’altrui persona e della fondamentale libertà di differenti scelte di vita, essi eviteranno l’informazione sessuologica in forma di indiscriminata intrusione nella sfera privata altrui, non selezionabile dall’utente. Avranno altresì cura di documentarsi sui diversi effetti provocati dai media anche al fine di riconoscerli nell’utenza e di promuovere una più avvertita lettura dei messaggi portati dai media stessi.
Art. 27
Le attività di tipo educativo devono essere presentate come rivolte alla maturazione di valori esistenziali in un ambito pluralistico e nelle regole del rispetto reciproco. Gli operatori terranno presente che l’ambito educativo e quello dell’informazione non sono reciprocamente assimilabili né si escludono a vicenda.
Art. 28
Il diritto all’autodeterminazione dell’utente, anche se minorenne, è attuabile nell’educazione mediante l’opera di orientamento-promozione dell’operatore. Pertanto gli operatori coinvolti in attività educative tenderanno a promuovere la responsabilità e le scelte personali degli utenti e non a determinarle dall’esterno. In caso di conflitto tra esigenze oggettive della cultura e diritti pedagogici propri dell’educando, l’educatore opera a favore di questi.
Art. 29
La ricerca sessuologica su soggetti umani è consentita a condizione che non sia pregiudizievole per chi vi si sottopone. Il carattere scientifico di una ricerca deve essere documentato sulla base di un protocollo controllabile. Deve essere altresì individuabile il nominativo del o dei responsabili della ricerca stessa. Le sedi deontologicamente appropriate per la strutturazione, comunicazione e/o discussione delle ricerche sessuologiche sono quelle scientificamente competenti.
Art. 30
Gli operatori possono avvalersi della partecipazione volontaria di soggetti di ricerca purché non siano suscettibili di pressioni anche indirette a tale fine (come nel caso di reclusi, di allievi e/o dipendenti del ricercatore ecc.). A tale proposito si richiede l’attestazione di un consenso valido ed informato dato personalmente da ciascun volontario. Si intende per consenso informato quello che consegue ai chiarimenti circa gli scopi e le metodologie della ricerca e i rischi ed i benefici ad essa connessi. Ai partecipanti alla ricerca in qualità di soggetti vanno garantiti l’anonimato e la riservatezza.
Rapporti con colleghi e terzi
Art. 31
L’esercizio della professione nell’ambito della sessuologia è fondato sulla libertà ed indipendenza degli operatori quali loro diritti inalienabili. Per conseguenza, sia per gli operatori liberi professionisti che per quelli dipendenti e convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi qualora vengano richiesti interventi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita per l’utente. L’obiezione di coscienza può esprimersi oltre che verso gli obiettivi richiesti dall’utente, anche verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o privato, che l’operatore ritenga eticamente inaccettabili.
Art. 32
L’operatore che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti , associazioni e società di qualsiasi tipo, chiederà il rispetto del diritto di libertà e di indipendenza professionale che gli competono e si informerà, per rispettarli, sugli statuti, regolamenti e norme in genere, della parte istituzionale committente la propria attività professionale. E’ comunque doveroso che, anche in situazione di dipendenza, convenzione e collaborazione con altri, gli operatori considerino primario il benessere dell’utenza.
Art.33
L’intervento sessuologico coinvolge frequentemente operatori di formazione eterogenea. I rapporti tra diversi operatori che si rendono necessari per il bene dell’utente e sono a questo orientati, devono salvaguardare i metodi propri delle diverse discipline e le capacità dei singoli operatori, indipendentemente da livelli gerarchici e dal prestigio attribuito tradizionalmente alle professione coinvolte.
Art. 34
Nei rapporti con colleghi e con le istituzioni l’operatore è tenuto a fornire informazioni sul proprio curriculum formativo e professionale e deve evitare di associarsi o collaborare volontariamente con persone non sufficientemente qualificate o incompetenti.
Art. 35
Nell’ambito clinico l’operatore in sessuologia, consultato per regioni di specifica competenza da utente già in carico per gli stessi problemi presso altro professionista, può svolgere la consulenza richiesta ma è tenuto ad informare, previa autorizzazione dell’utente, chi ha già in carico l’utente stesso. Qualora il consulente o curante primitivo declini di continuare l’assistenza egli può subentrargli dopo essersi accertato di tale rifiuto.